Asset Guarantee in Civil Law: Key Concepts and Legal Protections

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Explore the concept of asset guarantee in civil law, including patrimonial guarantees, debtor responsibilities, and creditor rights. Learn about the principles governing the protection of assets, the establishment of separate patrimonies, and legal mechanisms such as revocation actions and conservatory measures.

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  • Asset Guarantee
  • Legal Protection
  • Debtor Rights
  • Creditor Rights

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  1. La garanzia La garanzia patrimoniale patrimoniale Scuola Forense di Padova Francesco Baldon 1 luglio 2024 Vincenzo Cantelli magistrato in servizio presso il Tribunale di Padova, I sezione civile

  2. ART. 2740 C.C.: 1. Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. 2. Le limitazioni della responsabilit non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge. [es. fondo patrimoniale; beni impignorabili] DEFINIZIONE DEFINIZIONE

  3. Tutti i beni del debitore di cui lo stesso risulti titolare al momento dell inizio dell esecuzione, anche se acquistati successivamente al sorgere dell obbligazione possono essere espropriati dal creditore (la c.d. garanzia generica per il creditore). Se il bene fuoriesce dal patrimonio del debitore, il creditore non ha pi diritto di sottoporlo ad esecuzione (vedi per AZIONE REVOCATORIA). PRIMO PRIMO COMMA COMMA

  4. Ciascun soggetto ha un patrimonio ed uno solo, su cui possono rifarsi tutti indistintamente i suoi creditori PRINCIPIO GENERALE. Tuttavia, sono previste ipotesi di legge in forza di cui alcuni beni o categorie di beni, pur facendo capo ad un unico soggetto, sono costituiti in patrimonio separato, su cui possono soddisfarsi solo le categorie di creditori indicate dal legislatore. SECONDO SECONDO COMMA COMMA

  5. Costituzione mediante atto pubblico o, se il costituente terzo, anche mediante testamento; Possono farne parte solo beni immobili, beni mobili registrati o titoli di credito (art. 167 c.c.); L esecuzione non aver luogo per debiti che il creditore conosceva esser stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (art. 170 c.c.); Azione revocatoria; regime previsto per gli atti a titolo gratuito (Cass. 18065/2004) non trovando contropartita in un attribuzione in favore dei disponenti (Cass. 2530/2015); onere del debitore di dimostrare che il creditore era consapevole del fatto che il credito era stato contratto per ragioni estranee ai bisogni della famiglia; bisogni della famiglia intesi in semso ampio (Cass. 2904/2021). Esempi: il FONDO FONDO PATRIMONIALE PATRIMONIALE (art. 167 c.c. e s.s.)

  6. Azione surrogatoria (art. 2900 c.c.) Azione revocatoria (art. 2901 2904 c.c.) Sequestro conservativo (art. 2905 2906 c.c.) I MEZZI DI I MEZZI DI CONSERVAZIONE CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA DELLA GARANZIA PATRIMONIALE PATRIMONIALE

  7. Esistenza di un credito pur se contestato, condizionato o non ancora esigibile del surrogante; Inerzia del debitore (non essendo sufficiente l esercizio del diritto con modalit discutibili Cass. 5805/2012); Pregiudizio derivante dall inerzia; Patrimonialit del diritto che il debitore surrogato trascura di esercitare; Carattere non strettamente personale del diritto patrimoniale non esercitato (Cass. 16623/2019 sul pagamento degli alimenti) L AZIONE L AZIONE SURROGATORIA SURROGATORIA (ART. 2900 C.C.) (ART. 2900 C.C.)

  8. Presupposti oggettivi: Esistenza di un credito (non necessario sia certo, liquido ed esigibile, vedi Cass. 10522/2020, Cass. 12975/2020 sul credito litigioso, Cass. 18981/2020 sulla probabilit ); Eventus damni inteso quale pericolo di pregiudizio per il creditore (ossia quale rischio che il patrimonio divenga insufficiente a soddisfare i creditore o che la sua composizione renda pi difficile o incerta l esecuzione, Cass. 25854/2020; sostituzione di un immobile con denaro liquido, Cass. 20595/2015); L AZIONE L AZIONE REVOCATORIA REVOCATORIA

  9. Presupposti soggettivi: Scientia fraudis o scientia damni, ossia la conoscenza del pregiudizio che l atto arreca alle ragioni del creditore non occorre la specifica intenzione di nuocere ai creditori (c.d. animus nocendi, Cass. 23326/2018); Se l atto a titolo gratuito sufficiente tale conoscenza (principio generale secondo cui, tra colui che cerca di realizzare un vantaggio gratuitamente e colui che vuole evitare un danno, l ordinamento privilegia il secondo Cass. 13343/2015); Se l atto a titolo oneroso, necessaria anche la participatio fraudis del terzo, inteso quale consapevolezza della compromissione delle ragioni creditorie, senza la specifica volont di danneggiare la garanzia o di cooperare alla frode con proprio profitto (Cass. 10928/2020); Segue

  10. soggetto a revocatoria anche latto dispositivo anteriore al sorgere del credito in questo caso necessario anche il c.d. consilium fraudis, intesa quale dolosa preordinazione in frode delle ragioni del futuro creditore (animus nocendi ), nel caso di atto a titolo oneroso anche da parte del terzo (Cass. 20251/2016); L onere della prova grava su chi agisce in revocatoria, il quale pu servirsi di presunzioni (Cass 18315/2015; esempio: sussistenza vincolo coniugale tra debitore e terzo); Segue

  11. Lazione revocatoria non ha effetto restitutorio: il bene non ritorna nel patrimonio del debitore; Essa rende inefficace l atto impugnato, soltanto nei confronti del creditore che ha agito; Conflitto tra creditore e terzi regolato dall art. 2901, ultimo comma, c.c. Nessuna protezione accordata agli acquirenti a titolo gratuito; Se invece si tratta di atto a titolo oneroso, prevale l interesse alla circolazione dei beni. EFFETTI EFFETTI

  12. Azione revocatoria di un contratto definitivo stipulato in esecuzione di un precedente contratto preliminare (2 tesi): Tesi secondo cui il contratto definitivo non sarebbe revocabile (Cass. 11025/1991) art. 2901, comma 3, c.c. sui c.d. atti dovuti; Tesi secondo cui il contratto preliminare non revocabile, poich non produce effetti traslativi (Cass. 18528/2009); L eventus damni va valutato con riferimento al momento del definitivo; Il profilo soggettivo va invece valutato con riferimento al momento del preliminare (Cass. 17365/2011); Con riguardo al caso.

  13. Qualora l'azione revocatoria, ai sensi dell'art.2901 cod. civ., abbia per oggetto il contratto definitivo di vendita di un bene promesso in vendita, la sussistenza dell'eventus damni rispetto al creditore procedente va valutata rispetto al momento della stipula del contratto definitivo, verificandosi solo in tale momento il compimento di un atto dispositivo del patrimonio del debitore; mentre, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 cod. civ. in capo all'acquirente (nelle diverse configurazioni rilevanti secondo la previsione legislativa), va valutato rispetto al momento della stipula del preliminare, dovendosi contemperare, per rispettare la ratio dell'azione revocatoria, la garanzia patrimoniale dei creditori con l'affidamento del terzo nello svolgimento della propria autonomia privata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17365 del 18/08/2011 Rv. 619120). Principio di Principio di diritto diritto

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