
Understanding Constitutional Justice and Control of Legislation
Explore the role of the Constitutional Court, the system of judicial control over laws to ensure their compliance with the constitution, and the importance of upholding the constitution for a shared political and moral order. Learn about the concept of constitutional justice, the need for guaranteeing the constitution, and the birth of constitutional control over laws.
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Presentation Transcript
LA CORTE COSTITUZIONALE
SISTEMA DI CONTROLLO GIURISDIZIONALE DELLE LEGGI PER ACCERTARNE RISPETTO ALLA COSTITUZIONE LA LEGITTIMITA FORMA FORMALE E SOSTANZIALE DELLE LEGGI ALLA COSTITUZIONE DI CONTROLLO SULLA REGOLARITA LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE: DEFINIZIONE FORMA COSTITUZIONE DI GARANZIA SPECIFICA DELLA
LA NOZIONE DI G.C. RIFERISCE LESISTENZA DI UN PROCESSO COSTITUZIONALE PROCESSO COSTITUZIONALE POSTO A GARANZIA DELLA COSTITUZIONE, LA DOVE LA SPONTANEA OSSERVANZA DA PARTE DEL LEGISLATORE NON SAREBBE SUFFICIENTE A GARANTIRE MEDESIMA TUTELA SEGUE: DEFINIZIONE GARANTIRE LA
PERCHE GARANTIRE LA COSTITUZIONE? ORDINE POLITICO E VALORIALE SU CUI SI BASA L ESISTENZA DI UN GRUPPO COSTITUZIONE COME PACTUM SOCIETATIS INSIEME DI REGOLE ESSENZIALI AD ESPRIMERE L IDEA DI CUI GLI APPARTENENTI AL GRUPPO SOCIALE STESSO SI SENTONO PORTATORI FUNZIONE DELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE ORDINE POLITICO CONDIVISO CONTENITORE DI PRINCIPI SUPREMI DA NON ESPORRE ALL ARBITRIO DEL LEGISLATORE (SENT. 1146/1988)
G.C. ASSICURA LA FORZA NORMATIVA DELLA COST. DALLA RATIO ALLE ORIGINI DELLA DELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE SENZA IL PRESIDIO DELLA GIURISDIZIONE DI COSTITUZIONALITA UNA COSTITUZIONE PERDEREBBE IL SUO CARATTERE NORMATIVO E PRESCRITTIVO E RESTEREBBE CONFINATA IN UN AMBITO POLITICO, PRE-GIURIDICO. QUANDO NASCE L IDEA DI UNA G.C.?
CASO BONHAM (1610) superiorit di un principio del diritto comune (Common Law ) (nemo iudex in re propria ossia nessuno pu essere giudice nella propria causa) rispetto ad una legge del Parlamento. MARBURY v. MADISON (1803) "o la Costituzione una legge superiore prevalente, non modificabile con gli strumenti ordinari, oppure posta sullo stesso livello della legislazione ordinaria e, come le altre leggi, alterabile quando il legislatore ha piacere di alterarle. Se la prima parte dell'alternativa vera, allora una legge contraria a Costituzione non legge; se la seconda parte vera, allora le Costituzioni scritte sono un tentativo assurdo, da parte del popolo, di limitare un potere per sua stessa natura illimitabile". NASCITA DEL CONTROLLO DI COSTITUZIONALITA DELLE LEGGI
GIUSTIZIA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE COSTITUZIONALE E E FORME FORME DI DI STATO STATO STATO STATO ASSOLUTO ASSOLUTO mancano le condizioni storico-politiche per affermarsi l idea di una g.c. Non Costituzione e leggi c separazione dei poteri, n distinzione tra Vige il principio legibus solutus (sciolto dalle leggi, il monarca non vincolato dalle leggi (Ulpiano) SEGUE: ORIGINI DELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE Monarchia Monarchia costituzionale accentrato nelle mani del monarca anche se limitato dalla presenza del Parlamento che non esercita, per via della forte influenza del Governo e del Re, funzioni di garanzia. costituzionale il potere ancora fortemente STATO STATO affermazione del principio di separazione dei poteri e l istanza di legalit costituzionale si impone a tutti i soggetti dell ordinamento compreso il Parlamento. DI DI DIRITTO DIRITTO COSTITUZIONALE COSTITUZIONALE compiuta
GIUSTIZIA COSTITUZIONALE E FORME DI STATO STATO LEGALE: IMPERO DELLA LEGGE (CONCEZIONE STATUAL-LEGALISTA DEL DIRITTO) SEGUE: ORIGINI DELLA GISTIZIA COSTIUZIONALE STATO DI DIRITTO: LEGGE PARAMETRO AZIONE DEI POTERI PUBBLICI STATO DI DIRITTO COSTITUZIONALE: COSTITUZIONE PARAMETRO DEI PARAMETRI
TITOLO VI COST. ARTT. 134-138 CONTROLLO DI COSTITUZIONALITA DELLE LEGGI E REVISONE AGGRAVATA GARANZIE COSTITUZIONALI RIGIDITA E PRINCIPIO DI LEGALITA COSTITUZIONALE RIGIDITA = SUPERIORITA DELLA COSTITUZIONE GARANZIA DI RIGIDITA RIPOSA NEL PRINCIPIO DI LEGALITA DEL POTERE
PRINCIPIO DI LEGALITA DEL POTERE ATTAVERSO LA RIGIDITA SI SCOMPONE SOPRA DUE DISTINTI LIVELLI segue: il principio di legalit costituzionale LEGALITA LEGALE LEGALITA COSTITUZIONALE
PRINCIPIO CONFORMITA POTERE PRODUZIONE DEL DIRITTO MEDIANTE LE LEGGI E L APPLICAZIONE SECONDO LE LEGGI DI LEGALITA DELL ESERCIZIO LEGGE; LEGALE ESPRIME DEL L IDEA LA PUBBLICO DELLA segue: principio di legalit costituzionale ALLA ESPRIME PRINCIPIO DI LEGALITA COSTITUZIONALE ESPRIME LA CONFORMITA DELLA LEGGE ALLA COSTITUZIONE
DIFFUSO OGNI GIUDICE HA IL POTERE DI RISOLVERE IL CONTRASTO TRA LA NORMA COSTITUZIONE DI LEGGE E LA ALLA DISAPPLICAZIONE STARE DECISIS) ILLEGITTIMITA CONSEGUE LEGGE LA DELLA (CORRETTIVO Modelli di Giustizia costituzionale EFFICACIA INTER PARTES DECISIONI ACCENTRATO IL CONTROLLO DELLA LEGITTIMITA DELLE LEGGI E ATTRIBUITO AD UN GIUDICE AD HOC ILLEGITTIMITA PROVOCA ANNULLAMENTO EFFICACIA ERGA OMNES DECISIONI
ACCENTRATO SUCCESSIVO CARATTERI DEL MODELLO ITALIANO DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE AD EFFETTI GENERALI DI ANNULLAMENTO VIZI DENUNZIABILI : FORMALI E SOSTANZIALI STRUTTURA BINARIA
QUADRO FONTI DI DISCIPLINA DELLA CORTE COSTTIUZIONALE FONTI COSTITUZIONALI ARTICOLI 134 -137 L.C.N. 1/1948 L.C.N.1/1953 FONTI ORDINARIE FONTI DISCIPLINA CORTE COSTITUZIONALE L. N. 87/1953 NORME SULLA COSTITUZIONE E SUL FUNZIONAMNETO DELLA CORTE COSTITUZIONALE L. N. 352/1970 NORME SUI REFERENDUM PREVISTI DALLA COSTITUZIONE E SULLA INIZIATIVA DEL POPOLO (ART. 33) FONTI DI AUTONORMAZIONE NORNE INTEGRATIVEPER I GIUDIZI DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE REGOLAMENTO GENERALE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
ART. 134 COSTITUZIONE LA CORTE COSTITUZIONALE GIUDICA SULLE CONTROVERSIA RELATIVE ALLA LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLE LEGGI E DEGLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE, DELLO STATO E DELLE REGIONI; SUI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA IPOTERI DELLO STATO E SU QUELLI TRA LO STATO E LE REGIONI, E TRA LE REGIONI;SULLE ACCUSE PROMOSSE CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, A NORMA DELLA COSTITUZIONE . COMPETENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE L..COST. N. 1 DEL 1953 ART. 2 LA CORTE COSTITUZIONALE GIUDICA SULL AMMISSIBILITA DELLE RICHIESTE DI REFERENDUM ABROGATIVO PRESENTATE A NORMA DELL ART. 75 DELLA COSTITUZIONE .
IL CONTROLLO DI COSTITUZIONALITA DELLE LEGGI PUO ESSERE PROVOCATO ATTRAVERSO DUE DIVERSI MODI DI ACCESSO ALLA GC: LA VIA INCIDENTALE SI INNESTA IN UN GIUDIZIO GIA IN CORSO MODI DI ACCESSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE IL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE HA UNA POSIZIONE DI CENTRALITA ALL INTERNO DEL SISTEMA DI GC. E UN GIUDIZIO COMUNEMENTE DEFINITO SENZA PARTI O A PARTI EVENTUALI . LA VIA PRINCIPALE E L ACCESSO DIRETTO ALLA CORTE RISERVATO A STATO E REGIONI
Lart. 1, l. cost. 1/48 prevede che La questione di legittimit costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d ufficio da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione . Giudizio in via incidentale: nozione di giudice e di giudizio L art. 23, l. 53/87 stabilisce che: Nel corso di un giudizio dinanzi ad un autorit giurisdizionale una della parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimit costituzionale . L art. 1 delle n.i. individua nel giudice, individuale o collegiale, davanti al quale pende la causa il soggetto legittimato a promuovere il giudizio di costituzionalit in via incidentale.
Nel primo periodo di attivit, la Corte ha adottato un interpretazione estensiva del concetto di giudice. Il fine era quello di ampliare la possibilit di accesso al giudizio di costituzionalit ed eliminare dall ordinamento le leggi incostituzionali (ad esempio: sent. 121 del 1970 con cui la Corte riconobbe la legittimazione ai comandanti di porto). Segue: nozione di giudice e di giudizio Pertanto si riteneva condizione necessaria e sufficiente che la questione fosse sollevata da un organo stabilmente inserito nell ordine giudiziario. (CRITERIO SOGGETTIVO)
Nel corso degli anni la Corte assume un atteggiamento pi rigoroso ed oltre il criterio soggettivo richiede anche il concorso del criterio oggettivo Segue: nozione di giudizio Il giudizio deve avere carattere giurisdizionale e non amministrativo. Approccio sostanziale alla nozione di giudice (auto rimessione della Q.L.C.)
Linstaurazione del giudizio costituzionale: la rilevanza La questione deve essere prima di tutto rilevante ai fini della definizione del giudizio principale. L art. 23, l. 87/1953, stabilisce infatti che il giudizio non pu essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimit costituzionale . Instaurazione del giudizio in via incidentale La pregiudizialit richiesta per rendere la questione rilevante deve consistere in un rapporto di necessaria e rigorosa strumentalit tra la questione sollevata davanti alla Corte e la decisione nel giudizio principale.
La non manifesta infondatezza L art. 23, comma secondo, l. 87/1953: la questione deve essere ritenuta dal giudice a quo non manifestamente infondata . segue: Il giudice cio , non deve procedere ad una accurata valutazione circa la fondatezza o meno della questione (compito quest ultimo che appartiene alla Corte). instaurazione del giudizio in via incidentale La norma richiede che il giudice remittente compia una prima, sommaria delibazione della questione, al solo scopo di evitare che pervengano alla Corte questioni infondate ed assolutamente prive dei requisiti minimi di seriet e ponderazione. (ord. 173/2008).
L interpretazione conforme a Costituzione. Si tratta formalmente di un onere processuale perch viene richiesto al giudice comune di valutare, oltre la rilevanza e la non manifesta infondatezza, anche il tentativo di sperimentare la possibilit di dare al testo legislativo un significato compatibile con il parametro costituzionale; se il tentativo si rivelasse infruttuoso, il giudice a quo dovr offrire adeguata motivazione nell ordinanza di rimessione. Segue: instaurazione del giudizio in via incidentale La motivazione riguarder le ragioni che impediscono di pervenire in via interpretativa alla soluzione ritenuta costituzionalmente corretta.
Se il giudice a quo ritiene la questione: non manifestamente infondata; rilevante; non suscettibile di essere interpretata in conformit alla Costituzione Atto di promovimento: l ordinanza di rimessione emana ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale. Questa ordinanza ha un duplice effetto: 1. sospende il giudizio principale; 2. fissa il thema decidendum, introducendo il giudizio costituzionale.
Lart. 23, comma 2, l. 87/1953: L autorit giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimit costituzionale o non ritenga che la questione sollevata non sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso . Segue: contenuto dell ordinanza di rimessione Il giudice deve indicare: le disposizioni di legge sospettate di incostituzionalit ; (norma oggetto) i parametri che si assumono violati (norma parametro)
Il principio di autosufficienza: tutti gli elementi necessari, per far s che la questione venga dichiarata ammissibile, devono risultare rimessione. In tal senso la Corte, con ordinanza numero 36 del 2015, dichiarava la questione inammissibile per carenza di motivazione. Quest ultima non conteneva infatti, le indicazioni necessarie ad una completa ricostruzione della fattispecie conseguentemente, di valutare questione,alla luce del principio in esame. dall ordinanza di Segue: caratteri dell ordinanza di rimessione ed rilevanza impediva, della la
Larticolo 134 della Costituzione individua loggetto dei giudizi di costituzionalit nelle leggi e negli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; L art. 23, l. 87/1953, nell individuare i requisiti dell istanza con cui le parti o il pm sollevano la questione di legittimit costituzionale, indica le leggi e gli atti aventi forza di legge; Oggetto Q.L.C L art. 28, l. 87/1953, stabilisce che il controllo di legittimit della Corte costituzionale su una legge o su un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull uso del potere discrezionale del Parlamento .
Leggi anteriori alla Costituzione Con la sentenza numero 1 del 1956, la Corte ha risolto la questione, chiarendo che l assunto che il nuovo istituto della illegittimit costituzionale si riferisca solo alle leggi posteriori alla Costituzione e non anche a quelle anteriori non pu essere accolto, sia perch , dal lato testuale, tanto l art. 134 della Costituzione quanto l art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, parlano di costituzionali di leggi, senza fare alcuna distinzione, sia perch , dal lato logico, innegabile che il rapporto tra leggi ordinarie e leggi costituzionali e il grado che ad esse rispettivamente spetta nella gerarchia delle fonti non mutano affatto, siano le leggi ordinarie anteriori, siano posteriori a quelle costituzionali . Segue: oggetto della Q.L.C. questioni di legittimit
Lart. 134 Cost. attribuisce alla Corte la competenza a giudicare sulla conformit alla Costituzione delle leggi e degli altri atti aventi forza di legge. Il parametro costituzionale Il parametro quindi rappresentato dalla Costituzione e dalle altre leggi costituzionali. Deve trattarsi, dunque, di disposizioni formalmente costituzionali.
Ai fini dellindividuazione del parametro del giudizio di legittimit costituzionale si utilizza un criterio di tipo formale: deve trattarsi di norme gerarchicamente superiori a leggi e atti aventi forza di legge. Segue: parametro costituzionale Le norme parametro, dunque, sono fonti-atto che si collocano su un gradino superiore a quello delle norme oggetto.
Lespressione norma interposta si deve a Carlo Lavagna che, in un saggio del 1956, introduce tale concetto facendo riferimento ad un gruppo di casi in cui la norma o il principio, pur essendo tratti da testi costituzionali, sono invocabili inserendosi fra essi e le norme legislative che si ritengono viziate altre norme, dotate di mera forza legislativa e che potrebbero chiamarsi norme interposte . Segue: parametro interposto solo indirettamente,
Detto in altri termini, le norme interposte sono norme che non hanno rango costituzionale, ma concorrono ad integrare il parametro dei giudizi di legittimit costituzionale in forza del rinvio che ad esse fanno alcune disposizioni della Carta fondamentale. Segue: parametro interposto Si tratta quindi di norme che si collocano in una posizione intermedia tra le norme che integrano il parametro di legittimit costituenti oggetto del predetto giudizio. costituzionale e quelle Norme condizionare la validit della potest legislativa in contestazione legittimate dalla stessa Costituzione a
Norme interposte Norma parametro Norma interposta STRUTTURA Norma oggetto
Norma interposta Norma parametro Altri esempi di norme interposte Legge di delega Art. 76 Cost. Art. 117 Cost. Principi fondamentali contenuti nelle leggi quadro statali (potest legislativa concorrente Stato-Regioni) Norme del diritto internazionale generalmente riconosciute Art. 10 Cost. Norme dei Patti lateranensi Art. 7 Cost. Statuto regionale Art. 123 Cost. Disposizioni della CEDU (Convenzione europea dei diritti dell uomo) Art. 117 Cost.
ART. 25 L. N. 87/1953 IL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE, APPENA PERVENUTA ALLA CORTE L ORDINANZA CON LA QUALE L AUTORITA GIURISDIZIONALE PROMUOVE IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE, NE DISPONE LA PUBBLICAZIONE IN GU , E, QUANDO OCCORRA, NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLE REGIONI INTERESSATE PROCESSO COSTITUZIONALE ART. 26 L. N. 87/1953 TRASCORSO IL TERMINE DI 20 GIORNI, IL PRESIDENTE DELLA CORTE NOMINA UN GIUDICE (RELATORE) PER LA ISTRUZIONE E LA RELAZIONE E CONVOCA ENTRO I SUCCESSIVI VENTI GIORNI LA CORTE PER LA DISCUSSIONE
Lart. 18, l. 87/1953 stabilisce che la Corte giudica in via definitiva con sentenza. Tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza. I provvedimenti del Presidente sono adottati con decreto; DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE l art. 29, l. 87/1953 pone una deroga espressa, prevedendo che in caso di manifesta infondatezza di una questione di costituzionalit , la Corte provvede con ordinanza. Questa deroga stata estesa in via giurisprudenziale, anche alla manifesta inammissibilit .
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO - EPIGRAFE (COMPOSIZIONE COLLEGIO GIUDICANTE ESTREMI ATTO DI PROMOVIMENTO GIUDICE RELATORE) STRUTTURA DELLE SENTENZE RITENUTO IN FATTO CONSIDERATO IN DIRITTO (MOTIVAZIONE) OBITER DICTA - DISPOSITIVO SOTTOSCRIZIONE DATA DI PUBBLICAZIONE IN G.U.
Nellambito delle decisioni che definiscono il giudizio, si distingue tra pronunce processuali (o di rito) e pronunce di merito: con le pronunce processuali (o di rito), la Corte rileva motivi di ordine procedurale che le impediscono di verificare il merito della questione sollevata dal giudice a quo. In questo caso l eccezione relativa alla fondatezza o non fondatezza della questione di legittimit costituzionale, rimane impregiudicata; SEGUE: LE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE con le pronunce di merito, la Corte giunge ad esaminare la fondatezza o l infondatezza della questione di costituzionalit . Nel primo caso, la Corte potr dichiarare fondata la questione, con decisione di accoglimento o di incostituzionalit ; nel secondo, potr dichiararla infondata, con decisione di rigetto.
restituzione degli atti al giudice a quo decisioni di inammissibilit semplice o manifesta. SEGUE: DECISIONI PROCESSUALI Mentre le prime possono essere adottate dalla Corte solo nei giudizi in via incidentale, le seconde possono chiudere tanto i giudizi in via incidentale quanto i giudizi in via principale.
Se non esistono motivi tali da giustificare una pronuncia meramente processuale, la Corte affronta il merito della questione e giunge ad esprimersi sulla fondatezza o meno del dubbio di costituzionalit sollevato dal giudice a quo. La distinzione fondamentale nell ambito delle decisioni di merito quella tra: SEGUE: DECISIONI DI MERITO decisioni di rigetto, con le quali viene dichiarata la non fondatezza (o la manifesta infondatezza) della questione; decisioni di accoglimento, con cui si dichiara l illegittimit costituzionale della disposizione impugnata.
La Corte esclude la sussistenza del vizio di costituzionalit nei limiti in cui esso stato denunciato dal giudice rimettente. La dichiarazione questione di legittimit costituzionale cos come stata proposta dal giudice a quo. In altri termini, la disposizione gi oggetto di una pronuncia di rigetto pu essere nuovamente sottoposta all esame eventualmente da questa relazione a parametri o sotto profili diversi da quelli secondo i quali la questione esaminata. La decisione di rigetto, infatti, preclude al giudice che ha sollevato la questione dichiarata infondata di riproporre la stessa questione nell ambito del medesimo giudizio, ma non esclude che altri giudici, o lo stesso giudice nel corso di altri giudizi, possano risollevare la medesima questione negli stessi termini. Per questo si afferma che le decisioni di rigetto hanno efficacia inter partes di infondatezza si riferisce alla SEGUE: DECISIONI DI RIGETTO della Corte ed in riconosciuta illegittima precedente era stata
Con le decisioni di accoglimento, che sono adottate sempre con sentenza, la Corte dichiara che una o pi disposizioni o norme oggetto della questione di costituzionalit sono in contrasto con la Costituzione. All interno della macrocategoria delle sentenze di accoglimento possibile individuare una serie di sottotipi. La dichiarazione di incostituzionalit pu , infatti, innanzitutto riguardare la disposizione impugnata in tutti i possibili significati da essa ricavabili, potendosi in questo caso parlare di una sentenza di accoglimento totale. Si ha, invece, accoglimento parziale quando la dichiarazione di illegittimit costituzionale colpisce soltanto una tra le possibili norme desumibili dalla disposizione, lasciando in vigore tutte le altre. SEGUE: DECISIONI DI ACCOGLIMENTO
Alla macrocategoria delle decisioni di accoglimento sono riconducibili le pronunce manipolative, con cui la Corte effettua una modificazione o integrazione delle disposizioni oggetto del sindacato e nell ambito delle quali ulteriormente possibile distinguere le sentenze additive e le sentenze sostitutive. SEGUE: DECISIONI DI ACCOGLIMENTO Le sentenze additive. Con esse la declaratoria di incostituzionalit colpisce la disposizione nella parte in cui non prevede qualcosa, con conseguente aggiunta, da parte della sentenza, di un frammento alla norma oggetto del giudizio. In questo caso, la Corte sanziona le omissioni del legislatore che dunque si ritengono oggetto del giudizio di costituzionalit .
Le sentenze sostitutive sono quelle con cui la Corte dichiara l illegittimit costituzionale della disposizione nella parte in cui prevede una certa cosa anzich un altra, cosicch la sentenza ha l effetto di sostituire un frammento di norma con un altro. L esempio classico quello della sentenza n. 15 del 1969, con la quale la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione del codice penale che prevedeva il potere del ministro della giustizia di concedere l autorizzazione a procedere per i casi di vilipendio della Corte costituzionale. SEGUE: DECISIONI DI ACCOGLIMENTO
L art. 136 Cost. dispone che la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione ; L art. 30, terzo comma, l. 87/1953 prevede che la norma non possa avere applicazione dal medesimo giorno. SEGUE: EFFICACIA TEMPORALE E SPAZIALE DELLE DECISIONI DI ACCOGLIMENTO Di qui l efficacia erga omnes della dichiarazione di incostituzionalit e l obbligo gravante su tutti i giudici (compreso, ovviamente, il giudice a quo) di disapplicare la norma dichiarata incostituzionale. L efficacia retroattiva delle sentenze di accoglimento trova un limite nei cosiddetti rapporti esauriti vale a dire in quei rapporti che sono stati definitivamente risolti a livello giudiziario o che non sono comunque pi azionabili. Art. 30 l. n. 87/1953 QUANDO IN APPLICAZIONE DI UNA NORMA DICHIARATA INCOSTITUZIONALE E STATA PRONUNCIATA SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA, NE CESSANO LA ESECUZIONE E TUTTI GLI EFFETTI PENALI .
Rientrano in tale categoria tutte quelle decisioni con le quali la Corte cerca di allontanare (posticipare) gli effetti caducatori della pronuncia, spostandoli nel tempo con la finalit di evitare che la decisione, pur mirando a ripristinare la legalit costituzionale violata, finisca in realt per creare una situazione di maggiore illegittimit ,determinando un vuoto legislativo. Segue: I limiti verso il futuro: le decisioni monitorie e l incostituzionalit accertata ma non dichiarata Con indicate tutte quelle pronunce della Corte che si caratterizzano, come emerge denominazione,per rivolgere un monito al legislatore. l espressione decisioni monitorie vengono gi dalla loro
Le sentenze di incostituzionalit accertata ma non dichiarata si distinguono, invece, per la presenza di una (pi o meno evidente) motivazione della decisione, riconosce chiaramente la incostituzionalit , ed il dispositivo, che non di accoglimento (come sarebbe stato logico) ma di rigetto (seppur momentaneamente) costituzionalit . contraddizione laddove presenza tra la profili Corte di di Segue: della questione di
Decisioni Corte, pur accogliendo una questione di legittimit costituzionale, ne limita distinguono al loro interno le sentenze di illegittimit sopravvenuta in senso stretto e in senso lato. Si parla di incostituzionalit sopravvenuta in senso stretto per indicare le ipotesi nelle quali la Corte accoglie la questione di legittimit parametro costituzionale sopravvenuto, cio successivo all entrata in vigore della norma censurata; si ha incostituzionalit sopravvenuta in senso lato quando la sopravvenienza del vizio (rispetto al momento della entrata in vigore della normativa censurata) non dovuta al sopraggiungere di un nuovo parametro costituzionale o di una nuova norma interposta, quanto per altre ragioni, spesso bilanciamento tra valori costituzionali. di incostituzionalit sopravvenuta: la gli effetti caducatori. Si Segue: modulazione degli effetti temporali con riferimento ad un legate ad un nuovo
Incostituzionalit differita (o per bilanciamento di valori) si ha nel caso in cui la Corte, ritenendo che la dichiarazione di illegittimit costituzionale, pur garantendo alcuni valori, produrrebbe effetti negativi rispetto ad altri ugualmente meritevoli di tutela a livello costituzionale, differisce l efficacia della decisione al fine di ridurre o eliminare tali effetti, indicando il termine a partire dal quale la norma deve ritenersi incostituzionale. Segue: limiti per il passato La deroga alla regola generale sull efficacia delle sentenze di accoglimento in questo maggiore, non solo perch alla Corte residua un margine di discrezionalit potenzialmente nell individuazione del momento a partire dal quale l incostituzionalit si produce, ma anche e soprattutto perch tali pronunce possono considerare la norma dichiarata incostituzionale ancora applicabile nel giudizio a quo o nei giudizi pendenti. caso indubbiamente pi ampio condurre a dover
SEGUE: REGIME GIURIDICO DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE ART. 137, TERZO DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE NON E AMMESSA ALCUNA IMPUGNAZIONE . COMMA, COST. CONTRO LE